Sia il PUMS che il PUT sono introdotti e regolati da specifiche norme nazionali.
Per quanto riguarda il PUMS la norma di riferimento è il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017 n. 397 recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.
Il decreto ha l’obiettivo di favorire di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile su tutto il territorio nazionale
L’allegato 1 al decreto è costituito da tali linee guida nelle cui premesse si specifica che:
“Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana (preferibilmente riferita all’area della Città metropolitana, laddove definita), proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l’assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali.
Il nuovo approccio alla pianificazione strategica della mobilità urbana assume come base di riferimento il documento «Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan» (Linee Guida ELTIS), approvato nel 2014 dalla Direzione generale per la mobilità e i trasporti della Commissione europea ed è in linea con quanto espresso dall’allegato «Connettere l’Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture» al Documento di economia e finanza 2017.”
Le linee guida contengono sia indicazioni procedurali inerenti la formazione, adozione ed approvazione del PUMS sia indicazioni di carattere tecnico inerenti le metodologie e i contenuti delle elaborazioni da sviluppare.
L’allegato 2 al decreto contiene invece le indicazioni inerenti gli obiettivi da perseguire e le azioni da sviluppare monche gli indicatori da considerare nell’azione di monitoraggio del PUMS.
Nel 2019, con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 agosto n. 396 sono state introdotte alcune modifiche al decreto del 4 agosto 2019 n. 397.
In particolare:
- è stato prorogato di 12 mesi il termine di ventiquattro mesi previsto all’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 per la predisposizione e adozione dei Pums;
- è stata sostituita la tabella 1 “Macrobiettivi” dell’allegato al D.M. 397/2017;
- è stato introdotto un nuovo regime transitorio per finanziamenti statali nel settore del trasporto rapido di massa.
Per quanto riguarda il PUT il riferimento normativo è costituito dal “Nuovo codice della strada” , Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che all’art. 36 introduce tale strumenti di pianifcazione.
Con questo articolo si stabilisce l’obbligo di adozione del PUT per i comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti e per i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. Ai sensi del comma 4 i PUT “sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire”. Dettagli più operativi sono contenuti nel Comunicato del 12/04/1995 emesso dal Ministero dei lavori pubblici (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/1995) avente ad oggetto Direttive per la redazione adozione ed attuazione dei piani urbani di traffico Art.36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 Nuovo codice della strada.
Una norma da considerare in quanto interviene nel processo di formazione del piano e nel suo procedimento di adozione ed approvazione è anche quella inerente la VAS, “Valutazione Ambientale strategica” di cui al D.lgs 152/06.
In particolare come specificato dalle linee guida sui PUMS , “ Secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e segg. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., i piani ed i programmi strategici, che possano avere un impatto significativo sull’ambiente, devono essere sottoposti alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile. Nel caso specifico dei PUMS, considerata la loro tematica e tenuto conto di quanto indicato dal decreto legislativo n. 152/2006, art. 6, è da valutare caso per caso l’assoggettabilità alla procedura di VAS, anche in osservanza delle disposizioni delle leggi regionali, secondo quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 12 del decreto legislativo n. 152/2006. La VAS accompagnerà tutto il percorso di formazione del Piano fino alla sua approvazione.”
Per saperne di più:
Linee guida italiane sui PUMS
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/05/17A06675/sg
http://mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-n-396-del-28082019
Linee guida Eltis
https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines
Codice della strada
https://www.gazzettaufficiale.it/anteprima/codici/strada
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=284